I premi di risultato di partecipazione agli utili di impresa fino a 3mila euro saranno tassati nel 2024 al 5% per le retribuzioni fino a 80mila euro. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate in una circolare sulle disposizioni della legge di Bilancio. La riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva relativa ai premi di produttività dal 10% al 5% era già stata introdotta, per il periodo d’imposta 2023 dalla manovra precedente.

Come si applica l’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva, in vigore dal 2016, si applica, fino a un importo di 3.000 lordi euro al premio in denaro erogato ai lavoratori dipendenti del settore privato in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a 80.000 euro, in conseguenza di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione nonché alle somme elargite sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. La circolare delle Entrate ricorda anche che al fine di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale, l’ultima legge di Bilancio riconosce a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15%.

L’arco temprale

La misura si riferisce alle prestazioni rese tra il primo gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40mila euro per il periodo di imposta 2023. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno. Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d’imposta il trattamento integrativo speciale, indicando poi l’importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024

Riscatto contributi fino a 5 anni anche con premi produzione

Non solo. In via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, non titolari di pensione e senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (quindi i lavoratori che rientrano completamente nel calcolo contributivo), possono riscattare i periodi fino a fine 2023 compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate in una circolare sulle disposizioni dell’ultima legge di Bilancio. I periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. Il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore. Se il datore di lavoro sostiene l’onere del riscatto, lo stesso importo è portato in deduzione dal proprio reddito d’impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo. Per quanto concerne, invece, la determinazione del reddito di lavoro dipendente del lavoratore, i contributi versati per suo conto non concorrono a formare questo reddito.

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