Pertanto, previa verifica della sussistenza dei requisiti normativi, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro, anche ai nuclei familiari che abbiano presentato domanda di rinnovo dopo la fruizione della diciottesima mensilità avvenuta a novembre 2025.

I tempi per la presentazione della domanda e il pagamento di Adi

Non essendo previsto più il periodo di sospensione di un mese successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità e ai singoli periodi di rinnovo di dodici mesi, i nuclei familiari beneficiari dell’Adi possono presentare la domanda di rinnovo dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento (diciottesimo mese o dodicesimo mese in caso di rinnovo).

Resta come condizione la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (Pad) da parte del nucleo, poi il beneficio economico dell’Adi viene riconosciuto dal mese di presentazione della domanda, a seguito dell’esito positivo della relativa istruttoria, per i nuclei familiari la cui composizione sia rimasta invariata, o dal mese di sottoscrizione del Pad nucleo, per i nuclei familiari la cui composizione sia variata.

L’Inps cita un esempio per chiarire la tempistica: in caso di pagamento della diciottesima mensilità il 27 gennaio 2026 e di presentazione della domanda di rinnovo a febbraio con Pad nucleo sottoscritto il 10 marzo 2026 (a seguito di variazione della composizione del nucleo familiare), il beneficio rinnovato decorre da marzo 2026 con pagamento della prima mensilità di rinnovo relativa a marzo 2026, per un importo del 50% intorno al giorno 15 del mese di aprile e dell’intero importo della seconda mensilità di rinnovo, relativa ad aprile 2026, intorno al giorno 27 dello stesso mese.

La domanda di rinnovo con decorrenza del pagamento della prima mensilità a marzo 2026, qualora prosegua in modo lineare, terminerà alla fruizione della dodicesima mensilità, ossia con le disposizioni di pagamento del mese di febbraio 2027.

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