I nuclei familiari che stanno già beneficiando dell’assegno unico universale, per continuare a percepirlo nel corso del 2026, non dovranno presentare una nuova domanda, a meno che quella precedentemente trasmessa all’Inps non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Lo ha comunicato l’Istituto nella circolare 7, pubblicata il 30 gennaio 2026. L’ente di previdenza ha ricordato che l’assegno unico è erogato d’ufficio, in continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi dell’Inps risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità di presentarne una nuova.

Ciò in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione d’ufficio della prestazione di cui all’articolo 12, comma 3, del Dlgs 230/2021, secondo cui le domande già presentate valgono anche per gli anni successivi a quello della presentazione, fatto salvo l’onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come ad esempio l’inserimento di una nuova scheda nel caso di nascita di un nuovo figlio o l’aggiornamento della scheda dei figli al raggiungimento della maggiore età.

L’Istituto ha precisato, inoltre, che da marzo 2026, in assenza dell’Isee, l’importo dell’assegno sarà calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

Tuttavia, se la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) sarà presentata entro il 30 giugno gli importi eventualmente già erogati per l’anno in corso verranno adeguati dal mese di marzo, con la corresponsione dei relativi arretrati.Importi, maggiorazioni e soglie Isee.

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