Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sull’Autonomia, ovvero la legge recante “disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

 

 

Cosa prevedere il ddl Autonomia differenziata

 Il disegno di legge si compone di 11 articoli e definisce i principi generali e le procedure delle intese tra lo Stato e le Regioni per l’attribuzione, o le revoche, di ulteriori forme di autonomia (Applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione). Il testo stabilisce, tra l’altro, che l’attribuzione di funzioni riferibili ai diritti civili e sociali, garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Il negoziato per l’attribuzione di nuove funzioni viene proposto dalla Regione interessata al presidente del Consiglio e al ministro per gli Affari regionali. A questo punto il presidente del Consiglio può limitare l’oggetto del negoziato relegandolo ad alcune materie. 

Ansa

La seduta notturna alla Camera dei Deputati

L’Autonomia differenziata interesserà 23 materie, 3 esclusive dello Stato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 117, e le altre 20 materie concorrenti non sono state introdotte dalla legge in discussione, ma nascono dal combinato disposto dell’articolo 116, terzo comma, e dell’articolo 117, secondo e terzo comma. Tra queste emergono Salute, Istruzione, Sport, Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero.

La riforma, giudicata una legge puramente procedurale di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione approvata oltre 20 anni fa, prevede la possibilità di riconoscere livelli diversi di Autonomia alle diverse Regioni italiane a statuto ordinario e speciale e alla Province Autonome di Trento e Bolzano.

  • Accordi decennali in 5 mesi: Stato e singole Regioni avranno tempo 5 mesi dalla richiesta della Regione per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. Potranno essere interrotte prima  della scadenza con preavviso di almeno 12 mesi.
  • Determinazione dei livelli essenziali: Il riconoscimento di una o più “forme di autonomia” è subordinata alla determinazione di criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avviene sulla base di una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio.
  • 24 mesi per decretare i Lep: Il Governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. 
  • Principi di trasferimento funzioni dello Stato alle Regioni: Il trasferimento sarà possibile solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Senza determinazione di Lep e loro finanziamento non sarà possibile per una Regione ottenere un livello maggiore di Autonomia.
  • Cabina di regia dell’esecutivo: Una cabina di regia del governo sarà incaricata di effettuare periodicamente la ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie e individuare materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti allo stesso modo in tutto il territorio nazionale. Ne fanno parte tutti i ministri competenti, assistiti da una segreteria tecnica presso il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio.
  • Clausola di Salvaguardia: Il Governo può sostituirsi a organi di Regioni, Città metropolitane, Province Comuni quando verifichi loro inadempienze rispetto a trattati internazionali, normative comunitarie oppure riscontri un pericolo grave per la sicurezza pubblica inclusa la garanzia di diritti civili e sociali e occorra tutelare l’unità giuridica o quella economica della Repubblica.

Con l’approvazione dell’Autonomia differenziata il Governo è delegato a determinare, entro 24 mesi, i livelli essenziali delle prestazioni mentre il trasferimento delle funzioni attinenti a materie riferibili ai Lep può essere deliberato soltanto successivamente alla definizione di  tali livelli e ai relativi costi e fabbisogni standard (e comunque dopo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie).

Con una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato, è stato specificato che tali risorse devono assicurare gli stessi livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio nazionale: comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, mentre dovrà essere garantita l’invarianza della proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, insieme alla perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Condividere.
Exit mobile version