Le opposizioni l’hanno definita una modifica «dettata dal patriarcato». Fanno riferimento alla nuova formulazione della senatrice leghista Giulia Bongiorno del disegno di legge sulla violenza sessuale, cambiato e approvato in Commissione Giustizia al Senato con 12 sì e 10 no. Due le differenze principali: l’aumento delle sanzioni e, soprattutto, il criterio centrale del reato.
Fuori il «consenso», dentro il «dissenso»
Si tratta di un cambio importante nel modo in cui viene definita la violenza sessuale nel codice penale. Nel testo approvato dalla Camera nel novembre scorso, la violenza sessuale era collegata all’assenza di un «consenso libero e attuale» della persona coinvolta. Con la riformulazione, invece, il fulcro diventa la «volontà contraria» della vittima: in altre parole, conta il fatto che la persona abbia espresso, in modo chiaro, di non voler avere un rapporto sessuale.
Prima, invece, la violenza sessuale veniva definita partendo da un principio semplice in apparenza: è violenza sessuale ogni atto compiuto senza il «consenso libero e attuale» della persona. Questo significava che, nel processo, il nodo centrale diventava stabilire se ci fosse o no un consenso valido al rapporto sessuale. Un consenso, appunto, senza pressioni (libero) e presente in quel momento preciso (attuale).
Le reazioni dell’avvocatura
Questo cambiamento è stato accolto positivamente da diverse realtà dell’avvocatura. Secondo l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga), basare il reato sul dissenso della vittima rende la norma più equilibrata, perché tutela chi subisce la violenza ma allo stesso tempo rispetta i principi fondamentali del diritto penale, in particolare quelli legati alla prova del reato.
L’Aiga sottolinea inoltre la necessità, in futuro, di distinguere in modo più netto tra violenza sessuale e molestie sessuali, così da garantire pene proporzionate alla gravità dei comportamenti.

