Rivedere il sistema sanzionatorio, restituendogli sistematicità e coerenza oggi in una certa misura disperse anche per effetto della stratificazione nel tempo di una pluralità di reati presupposto troppo eterogenei. Il disegno di legge di riforma del decreto 231 messo a punto dal gruppo di lavoro istituto al ministero della Giustizia ora consegnato al ministro Carlo Nordio interviene sul tema con una delega al Governo.
In particolare, si punta a circoscrivere il catalogo dei reati presupposto a quelli più attinenti alla criminalità d’impresa. L’esigenza, nel rispetto degli obblighi di matrice europea e internazionale, è quella di tornare in qualche modo alle origini, visto che la vocazione iniziale si è nel tempo smarrita e ora non è agevole, per le imprese, l’individuazione del perimetro di rischio penale e la predisposizione delle collegate attività di risk management attraverso l’adozione dei modelli organizzativi.
Le criticità
Del resto anche il riferimento a precisi obblighi internazionali è per molti versi fuorviante: non sempre l’inserimento tra i reati presupposto è avvenuto in esecuzione di specifici vincoli che non lasciavano margini di discrezionalità al legislatore. Per esempio, si registrano casi in cui gli interventi di integrazione dell’elenco dei reati presupposto hanno superato le richieste minime di adeguamento imposte dalle norme sovranazionali (proverbiale il caso della mutilazione degli organi genitali, inserito con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, nel quadro degli impegni assunti attraverso la Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di Pechino).
La riforma delle sanzioni
Legato al tema dei reati presupposto è poi anche il progetto di riforma del sistema sanzionatorio. Il testo messo a punto dal gruppo di lavoro, infatti, si preoccupa, anche in questo caso attraverso l’affidamento di una delega, di rimediare a uno degli effetti del “disordine” nella lista dei reati, la frammentazione del sistema delle sanzioni, nel quale le cornici edittali delle misure pecuniarie non rispecchiano adeguatamente la diversa gravità degli illeciti. Si può ricordare, come esempio, la fattispecie di corruzione tra privati, sanzionata dall’articolo 25-ter, comma 1, lettera s-bis, del decreto legislativo 231 in misura superiore alla (più grave) corruzione del pubblico ufficiale prevista dall’articolo 319 del Codice penale.
In alcuni casi, tra l’altro, la disciplina in vigore assimila all’interno della medesima cornice edittale reati caratterizzati da un diverso disvalore. È il caso delle fattispecie di disastro ambientale colposo e di inquinamento ambientale colposo.

