Via libera della Camera alla fiducia posta dal Governo sul decreto legge Bollette. I sì sono stati 203, i no 117, gli astenuti 3. La seduta proseguirà con l’esame degli ordini del giorno prima del voto sul provvedimento, che passerà poi all’esame del Senato e che va convertito in legge entro il prossimo 21 aprile.

Il provvedimento, un disegno di legge, è dunque in prima lettura. Tra le soluzioni, quella di prevedere una nuova vita per le centrali a carbone italiane: per far fronte alla crisi energetica, in caso di emergenza si potrà continuare ad attingere al fossile più inquinante fino al 2038, 13 anni oltre la scadenza fissata dal Piano nazionale energia e clima, che prevedeva lo stop entro dicembre 2025. Il provvedimento introduce anche una stretta sul telemarketing e misure a sostegno dei trasporti meno inquinanti. Ecco, in sintesi, alcune misure.

Bonus sociale da 115 euro

Viene introdotto per il 2026 un contributo straordinario del valore di 115 euro ai titolari del bonus sociale per la fornitura di energia elettrica (si prevede che le risorse che non dovessero essere utilizzate a questo fine entro la fine del 2026 verranno assegnate allo Stato). Viene previsto inoltre un contributo che i venditori di energia elettrica possono volontariamente riconoscere per il 2026 e il 2027, in cambio di un’attestazione, a favore dei clienti domestici non titolari di bonus sociale e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro.

Spesa per il teleriscaldamento

Viene previsto, dal 1° gennaio 2026, a favore delle famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica (bonus elettrico) il diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento. A tal fine, è contemplata l’istituzione da parte dell’Arera di un’apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Trasparenza nel settore dell’energia

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto l’Arera definisce, con proprio provvedimento, le modalità e i criteri con cui gli operatori della vendita al dettaglio nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale forniscono alla medesima Autorità le informazioni relative ai margini di profitto, distinte per tipologie di cliente o di offerta. Con questo provvedimento sono altresì definiti la frequenza della rendicontazione, comunque non inferiore a un anno, i soggetti obbligati e le eventuali soglie dimensionali per l’applicazione dell’obbligo, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, trasparenza e comparabilità delle informazioni, tenuto conto dell’esigenza di minimizzare i correlati oneri informativi.

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