La prima sezione civile della Cassazione ha ribadito, con la recente sentenza n. 22999 del 2026, che il blogger risponde delle offese pubblicate da altri soggetti sullo spazio da lui gestito, se ne era a conoscenza e non le ha tempestivamente rimosse.

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La vicenda risale, i tempi della giustizia sappiamo quali sono, a una decina d’anni fa, quando un giornalista diffondeva la notizia di una manifestazione davanti a una certa questura da parte di immigrati che protestavano perché nel centro di accoglienza che li ospitava non sarebbe stato presente il collegamento alla rete televisiva Sky. Stando al poco che si riesce a trarre dalla motivazione della sentenza, sembra che un altro giornalista abbia effettuato un’inchiesta sullo stesso fatto, giungendo alla conclusione che la notizia fosse non vera o almeno non abbastanza verificata, divulgando sul proprio blog la circostanza. Il che aveva portato, tra l’altro, ad alcuni commenti di lettori ritenuti diffamatori.

Sia il tribunale, sia la corte d’appello avevano condannato il blogger in quanto egli, pur essendo a conoscenza di questi commenti, li aveva cancellati soltanto all’inizio del giudizio di primo grado.

La Cassazione conferma la decisione di merito, sottolineando come «la responsabilità è stata affermata ravvisando un mancato controllo ex post da parte del blogger e non un onere di controllo preventivo». Richiamando precedenti, più o meno in termini, la Corte ha quindi ribadito un proprio indirizzo, in base al quale il gestore di uno spazio online risponde dei messaggi denigratori diffusi da altri quando sia provato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione. Ciò accadrebbe se, pur a conoscenza di tali contenuti e del loro tenore, non li abbia rimossi, in quanto l’inerzia corrisponderebbe alla «consapevole condivisione del contenuto lesivo».

Una simile posizione, non isolata per la verità, mira a (e finisce per) responsabilizzare chi mette a disposizione lo spazio, se non altro perché spesso si tratta del soggetto più facilmente individuabile, rispetto all’autore del messaggio, che di frequente riesce a nascondersi dietro un velo di anonimato. Da un lato, infatti, il legislatore non ha mai imposto a chi scrive di mostrare la propria identità, o almeno di rivelarla in caso di contenzioso, dall’altro gli inquirenti non hanno abbastanza risorse per inseguire ogni “anonimo”, men che meno ne hanno i privati.

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