Rischio di fuga o ostacolo al rimpatrio. La proroga non riguarderà soltanto chi si trova già in un centro. Potrà applicarsi anche a chi ne era uscito con misure alternative, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità o di risiedere in un luogo stabilito.
Aver ottenuto una misura meno restrittiva, dunque, non impedirà un nuovo trattenimento. Se emergono un rischio di fuga o ostacoli alla preparazione del rimpatrio, la persona potrà essere riportata nel centro.
Rifiuto di farsi identificare. La stretta riguarda anche chi rifiuta di sottoporsi all’identificazione attraverso impronte digitali e foto segnaletiche. Finora il rifiuto ripetuto poteva essere considerato un segnale della volontà di fuggire dopo tre giorni pieni di tentativi falliti. L’emendamento accorcia questo margine. Il rischio di fuga potrà essere contestato, e il trattenimento disposto, anche prima che siano trascorsi i tre giorni. Chi non collabora alle procedure di identificazione potrà quindi essere sottoposto alla misura più restrittiva in tempi più rapidi.
La convalida del fermo. La persona trattenuta potrà partecipare in video collegamento all’udienza in cui il giudice decide se convalidare la privazione della libertà, anche quando il difensore è collegato da un luogo diverso. Cambia anche il soggetto chiamato a certificarne l’identità. Non sarà più l’avvocato che la assiste, ma la polizia che ha eseguito il fermo.
Presentazione spontanea. Resta una garanzia esplicita: chi si presenta spontaneamente alle autorità per chiedere asilo, senza essere stato fermato o intercettato, non potrà essere trattenuto per questo solo motivo. È l’unica disposizione dei due emendamenti che allenta la disciplina.

