Per i Comuni è esclusa qualsiasi possibilità di decidere la rottamazione di debiti fiscali affidati all’agenzia delle Entrate Riscossione, agganciandosi alla sanatoria nazionale numero cinque. Ma per il resto, le amministrazioni locali hanno autonomia piena nelle decisioni sulle eventuali definizioni agevolate da concedere ai propri cittadini per Imu, Tari o anche tariffe dei servizi come l’asilo nido o la mensa scolastica: a patto di mantenere intatta la quota capitale, circoscrivendo quindi gli sconti parziali o totali a interessi e sanzioni, e di non mettere a repentaglio la sostenibilità finanziaria dell’operazione; sostenibilità che andrà certificata dai revisori dei conti, meglio se aiutati da una sorta di relazione tecnica comunale con cui l’ente stima il potenziale tasso di adesione, i possibili incassi e gli impatti sul bilancio.

Le istruzioni ai sindaci

A dare le istruzioni sulla rottamazione dei tributi locali è l’Ifel, l’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci, che ieri ha pubblicato la nota operativa per le amministrazioni locali corredata dallo schema-tipo di regolamento da adottare per dare il via alle danze delle sanatorie. La delibera con il regolamento è infatti la premessa indispensabile per la nuova definizione agevolata introdotta dall’ultima legge di bilancio, insieme alla rottamazione cinque dei tributi erariali che però continuerà a viaggiare in parallelo, senza vasi comunicanti con le possibili scelte locali.
Una delle domande più frequenti nate dalle nuove sanatorie della manovra ha riguardato la possibilità per gli enti locali di applicare i meccanismi della definizione agevolata nazionale, come accaduto nelle edizioni precedenti. L’Ifel, evidentemente dopo un confronto tecnico con l’amministrazione finanziaria come accade di prassi in questi casi, evidenzia che alla luce delle norme scritte nella legge di bilancio «il regolamento comunale non può prevedere obblighi a carico dell’agenzia delle Entrate Riscossione», per cui resta invalicabile «il limite dell’esclusione di qualsiasi decisione comunale con riferimento ai carichi affidati» all’agente nazionale.

Sanatorie a tutto campo

Le offerte di sindaci e consigli comunali ai propri debitori, di conseguenza, dovranno concentrarsi su Imu, Tari, Canone unico patrimoniale, oneri di urbanizzazione, tariffe scolastiche, rette degli asili nido e multe stradali quando queste entrate sono gestite e riscosse autonomamente, oppure affidate ai concessionari iscritti all’Albo della riscossione. Su queste voci, i sindaci potranno ridurre oppure azzerare interessi e sanzioni, senza poter incidere sulla quota capitale che quindi continuerà a essere pretesa integralmente.
Con questi parametri, spiegano i tecnici dell’Ifel, «la normativa consente di definire la quasi totalità delle entrate comunali proprie, incluse le sanzioni al codice della strada, essendo queste entrate patrimoniali di diritto pubblico». Nel caso delle multe, oltre agli interessi la forbice potrà alleggerire o cancellare anche le somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
È importante sottolineare che la legge di bilancio permette di sanare con la definizione agevolata anche l’omesso (o carente) versamento delle entrate comunali che ancora non sono state accertate dall’ente, facendo risparmiare al contribuente gli interessi e le sanzioni che sarebbero dovute comunque, anche per il meccanismo del ravvedimento operoso. Questa opzione, suggerisce la nota, «appare sicuramente efficace» per la Tari, ma si rivela più scivolosa quando si guarda all’Imu. Qui i problemi sono due: il primo è legato l’impianto dell’imposta, che sui fabbricati industriali e commerciali, sugli alberghi e sugli altri immobili di «categoria D» contempla una quota fissa da versare allo Stato, intangibile dall’eventuale sanatoria comunale (a meno, appunto, che non sia stata già oggetto di accertamento comunale). Trattandosi di entrata ancora da accertare, e qui arriva il secondo possibile inciampo, non è possibile predeterminare l’importo dovuto.

Le incognite su Tari corrispettiva e liti pendenti

Sulla Tari i dubbi riguardano invece la Tariffa corrispettiva, quella applicata in un numero sempre crescente di Comuni per misurare puntualmente la bolletta in base alla quantità di rifiuti prodotti. Le istruzioni dell’Ifel suggeriscono che anche questa entrata possa rientrare nel campo delle sanatorie locali, chiedendo però esplicitamente al Governo di chiarire la questione con un intervento normativo o interpretativo. Sulla definizione delle liti pendenti pesa invece la mancata sospensione dei termini di impugnazione: carenza che impegnerà ancora il Governo, chiamato a risolvere la questione con una nuova norma, probabilmente nel decreto legislativo sul federalismo fiscale.

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