Una battaglia simbolica che però fa sempre notizia, quella per coltivare gli Ogm in Italia che non li ha mai voluti. Costata multe e raccolti bruciati e ora chiusa con il timbro ufficiale della Corte di giustizia Ue che ha stabilito oggi con una sentenza che il divieto italiano di coltivazione di mais transgenico è legittimo e non necessita di motivazioni particolari.
La sentenza si riferisce al ricorso di Giorgio Fidenato, pioniere della battaglia minoritaria favorevole alla coltivazione di mais Ogm (il Mon 810 prodotto dalla Monsanto), più volte piantato e distrutto in Friuli. I giudici di Lussemburgo hanno confermato la legittimità del divieto di coltivazione di mais geneticamente modificato in Italia, ricordando che gli Stati possono vietare senza motivazione la coltivazione di Ogm, nell’ambito della procedura prevista dal diritto comunitario, a condizione che il titolare dell’autorizzazione non si opponga.
La Corte ha ritenuto conforme al diritto Ue la procedura che consente agli Stati membri di chiedere alla Commissione la limitazione geografica dell’autorizzazione alla coltivazione di Ogm. Fidenato aveva presentato ricorso a Lussemburgo dopo aver ricevuto sanzioni per 50mila euro complessivi e l’obbligo di distruzione delle piante coltivate.
La Corte ha ricordato che il divieto di coltivazione del mais Mon 810 in Italia è stato adottato sulla base di una procedura prevista dal diritto dell’Unione, introdotta nel 2015 (la direttiva sugli Ogm risale invece al 2001), che consente agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul proprio territorio. Tale procedura prevede che, quando uno Stato membro chiede la modifica dell’ambito geografico dell’autorizzazione alla coltivazione di un Ogm senza addurre una giustificazione particolare e il titolare dell’autorizzazione non vi si oppone entro 30 giorni, la Commissione europea prende atto della modifica, che diventa immediatamente applicabile.
Secondo i giudici Ue, il divieto non viola il principio di proporzionalità né crea discriminazioni tra gli agricoltori dei diversi Stati membri. La Corte ha inoltre escluso che il divieto di coltivazione di un Ogm costituisca una violazione della libera circolazione delle merci, poiché non ne impedisce l’importazione o la commercializzazione.

