Quando un giudice accerta che la retribuzione percepita dal lavoratore non è conforme all’articolo 36 della Costituzione, il pagamento di differenze retributive o contributive maturate per il periodo precedente alla data del deposito del ricorso viene escluso, se si tratta di un contratto “leader”, o di un contratto equivalente.
I precedenti
Nella bozza del decreto legge Pnrr rispunta la norma prevista dall’ultima bozza del decreto Milleproroghe, ma eliminata per le riserve di natura formale espresse dal Quirinale, che in precedenza figurava nella legge di Bilancio, e prima ancora un’analoga proposta del presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (FdI), con un emendamento della maggioranza al decreto ex Ilva della scorsa estate, che poi fu stralciata.
Il riferimento è alle situazioni di disapplicazione, in sede giudiziale, di previsioni contrattuali che prevedano trattamenti economici minimi non conformi all’articolo 36 della Costituzione, secondo cui «il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro» e «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa», per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, tenuto conto dei livelli di produttività del lavoro e degli indici del costo della vita accertati dall’Istat.
Le due condizioni per l’esenzione
In sostanza se il giudice accerta, in ogni stato e grado del giudizio, la non conformità della retribuzione del lavoratore all’articolo 36 della Costituzione per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, tenuto conto dei livelli di produttività del lavoro e degli indici del costo della vita, il datore di lavoro non può essere condannato a pagare le differenze retributive o contributive relative al periodo precedente il deposito del ricorso da parte del lavoratore, a due condizioni.
La prima è se ha applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo “leader”, cioè i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), La seconda condizione per essere esentato dal pagamento degli arretrati è sufficiente che il datore di lavoro applichi contratti che garantiscono tutele equivalenti (articolo 11 del codice dei contratti pubblici) per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, ai contratti “leader”.

