Il Protocollo Italia-Albania sulla gestione dei flussi migratori è, in linea di principio, compatibile con la normativa dell’Unione Europea in materia di asilo e rimpatri. È quanto sostenuto dall’Avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Ue, Nicholas Emiliou, nelle conclusioni depositate oggi. Secondo il magistrato europeo, l’intesa firmata il 6 novembre 2023 – che consente all’Italia di gestire centri di trattenimento in territorio albanese sotto la propria giurisdizione – non viola il diritto comunitario, a patto che i diritti e le garanzie dei migranti siano pienamente garantiti.

La questione era giunta al vaglio della Corte di Giustizia dopo che la Corte Suprema di Cassazione italiana aveva sollevato due questioni pregiudiziali. Il ricorso era nato a seguito del diniego di convalida, da parte della Corte d’Appello di Roma, dei decreti di trattenimento per due migranti trasferiti in Albania, ritenuti allora incompatibili con le norme Ue.

Nicolas Emiliou, Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue (@web)

Nelle sue conclusioni, l’avvocato Emiliou chiarisce che il diritto dell’Unione non vieta espressamente a uno Stato membro di istituire centri per i rimpatri al di fuori dei propri confini nazionali. Tuttavia, tale facoltà è strettamente vincolata al rispetto degli standard europei. Deve essere assicurato, infatti. l’accesso all’assistenza legale, linguistica e il diritto ai contatti con i familiari. I minori e le persone fragili trattenute devono godere dell’intera gamma di tutele previste, inclusi l’accesso all’istruzione e alle cure mediche. Infine deve essere garantito l’accesso a un giudice e a un riesame giurisdizionale tempestivo per prevenire trattenimenti illegittimi.

Un centro migranti in Albania

Un centro migranti in Albania (Ansa)

10/03/2025

L’avvocato generale ha inoltre rilevato che, sebbene i richiedenti protezione abbiano il diritto di restare a disposizione delle autorità finché la domanda è pendente, ciò non implica necessariamente il diritto automatico a essere riportati sul territorio dello Stato membro (in questo caso l’Italia). Resta però in capo allo Stato l’obbligo di adottare tutte le “misure organizzative e logistiche” necessarie affinché i migranti possano esercitare i propri diritti in modo effettivo anche dal territorio terzo.

Le conclusioni dell’Avvocato generale non vincolano la Corte di Giustizia, ma ne tracciano solitamente la rotta in vista della sentenza definitiva.

migranti si imbarcano su una nave della guardia costiera italiana nel porto di Shengjin in Albania il 19 ottobre 2024 (afp)

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