– In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio, conferibilità dell’incarico di formare il Governo a parlamentare diverso che sia stato candidato in collegamento, per attuare i medesimi impegni programmatici ed indirizzo politico.

Un Presidente del Consiglio eletto dal corpo elettorale

«Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni». Così prevede il disegno di legge in esame, entro un articolo 92 della Costituzione da esso riformulato. È dunque sancito il principio della elettività diretta del Presidente del Consiglio. Con il limite però di due mandati consecutivi, come chiesto dalle opposizioni

Un premio su base nazionale

Il testo riformulato dal governo prevede «un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al presidente del Consiglio». La soglia necessaria a far scattare il premio, l’eventuale ballottaggio se nessuno raggiunge la soglia, come conteggiare il voto dei 5 milioni di italiani all’estero, sono tutte questioni rimandate alla futura legge elettorale

Scioglimento delle Camere in caso di sfiducia al premier

Al momento il testo prevede due casistiche: in caso di revoca della fiducia al premier eletto mediante mozione motivata il presidente della Repubblica scioglie le Camere .

L’ipotesi di un nuovo premier

Mentre in caso di dimissioni volontarie il premier può chiedere e ottenere lo scioglimento delle Camere oppure passare la mano ad un altro parlamentare della maggioranza sul modello inglese. Non è stato normato il caso di dimissioni non volontarie ma obbligate in seguito alla mancata fiducia su un provvedimento. La prossima settimana, quando si voterà l’articolo 4 il governo potrebbe proporre una riformulazione che sostituisca l’espressione «dimissioni volontarie» con «in tutti gli altri casi di dimissione».

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