Tempi duri e questioni estremamente complesse per i dipendenti del Ssn riguardo alla tematica generale delle “responsabilità”, in tutte le sue accezioni: penale, civile, amministrativa e professionale.
Sulla responsabilità penale dei sanitari – ovvero la depenalizzazione dell’atto medico – se ne parla da anni ma tutto è rinviato, almeno alla fine di quest’anno. Resta confermata la responsabilità penale limitata alla colpa grave quando il professionista si attiene a linee guida e buone pratiche. L’art. 5, comma 3, lettera b), della legge 26/2026 ha appunto prorogato fino al 31 dicembre 2026 il cosiddetto scudo penale per i sanitari quando operino “in situazioni di grave carenza di personale”. Sul versante della responsabilità amministrativa o erariale siamo in presenza di uno scenario piuttosto diversificato. Per gli esercenti le professioni sanitarie, da poco meno di un mese è entrato a regime il sistema attuativo della legge 24/2017, la cosiddetta legge Gelli sulla responsabilità professionale sanitaria. È terminata, infatti, la fase transitoria di due anni prevista dall’art. 18 del decreto attuativo 232/2023, decorrente dal 16 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (ex MISE). Sono così diventati pienamente operativi gli obblighi su coperture assicurative, gestione del rischio clinico e responsabilità civile.
La sovrapposizione delle leggi
Per tutte le pubbliche amministrazioni in generale, il cosiddetto scudo erariale, dopo cinque anni di regime congiunturale più volte prorogato, è stato sostituito dalla legge 1/2026, la cosiddetta legge Foti, che nemmeno due mesi dopo l’entrata in vigore ha già perso, per ora, un pezzo importante, quello della obbligatorietà delle polizze assicurative.
Per la sanità pubblica, la problematica più scottante ed urgente, tuttavia, è quella del coordinamento tra le due leggi 24/2017 (c.d Gelli) e la già ricordata recente 1/2026 (c.d. Foti), le quali trattano in sovrapposizione molti aspetti comuni. Può essere utile riassumere sinteticamente le differenze:
– la più recente riguarda indistintamente tutti i dipendenti pubblici e gli “organi politici” mentre la legge di nove anni fa ha per destinatari solo gli esercenti di una delle 31 professioni sanitarie riconosciute;

