Viola il diritto fondamentale alla tutela della salute il provvedimento della Asl che nega il rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero “senza tener conto della particolarità del caso clinico concreto”. Lo ha stabilito la Cassazione (ordinanza n.20805 del 2026) che si è pronunciata sull’applicazione del decreto del ministro della Sanità 3 novembre 1989 (Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero).
L’antefatto
Un minore, affetto da gravi patologie all’apparato scheletrico, otteneva nel 2010 l’autorizzazione quinquennale per trattamenti osteopatici e cranio-sacrali presso un ospedale di New York. Nel 2015, l’Azienda sanitaria locale, sulla scorta del parere del Centro di Riferimento Regionale (CRR) per le cure all’estero, negava la proroga dell’autorizzazione. I genitori del minore convenivano in giudizio la Asl, al fine di ottenerne la condanna al pagamento delle spese necessarie per proseguire le cure (euro 94.965,00). Il Tribunale di Roma imponeva alla Asl di anticipare la somma richiesta per l’assenza di valutazioni sulla “concreta efficacia della terapia rispetto al minore” e “sull’esito dei precedenti trattamenti praticati sullo stesso minore”. Decisione che veniva confermata dalla Corte d’appello di Roma in ragione del parere espresso dagli ortopedici del Bambin Gesù, che avevano evidenziato “ la necessità per il minore di continuare a svolgere i trattamenti riabilitativi in atto [presso] l’ospedale all’estero”.
L’ordinanza
Nel ricorso per cassazione l’Asl eccepiva che la Corte territoriale avrebbe “inammissibilmente” sostituito il Centro di riferimento regionale. Tesi che non ha colto nel segno. La Cassazione ha confermato l’orientamento per il quale:
– la mancanza dell’ autorizzazione amministrativa all’erogazione di trattamenti sanitari presso strutture ospedaliere non convenzionate non incide sul diritto al rimborso delle spese sostenute, ove il giudice di merito accerti che l’intervento sia avvenuto in stato di necessità ( Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 18 giugno 2012, n. 9969);
– nell’ipotesi che a fondamento della domanda di un assistito dal servizio sanitario nazionale, rivolta a ottenere il rimborso di spese ospedaliere non preventivamente autorizzate, vengano dedotte ragioni di eccezionale gravità e urgenza “manca ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica amministrazione” dal momento che “il diritto alla tutela della salute, in quanto diritto inviolabile della persona, è oggetto di protezione incondizionata” (Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 10 marzo 1999, n. 117).

