In riferimento ai post pubblicati sui social riguardanti una presunta apposizione del segreto di Stato sulle vicende di Ustica da parte del Presidente della Repubblica, l’Ufficio Stampa del Quirinale comunica quanto segue: “La notizia è palesemente falsa. Il Presidente della Repubblica non ha alcuna competenza sul segreto di Stato. Il Presidente Mattarella non ha mai pronunciato le parole che gli vengono attribuite. E’ ignobile e vergognoso far circolare sul web tali menzogne. Il contenuto dei post e dei relativi commenti sono stati segnalati alle autorità competenti per accertare se sussistano estremi di reato.”

L’ufficio stampa del Quirinale si riferisce ad un post su Facebook, ricondiviso da diversi utenti, che commenta le parole pronunciate da Mattarella il 27 giugno scorso, in occasione del 44/mo anniversario della strage di Ustica: “Manca la verità, paesi amici collaborino”

“Questo “signore” è lo stesso che nel giugno del 2020 ha prorogato di 8 anni il segreto di stato proprio sui documenti relativi al caso Ustica e sapete con quale motivazione? Riporto testuali parole: ‘La verità farebbe male all’Italia’, si legge nel post.

La Polizia postale ha attivato delle verifiche sul post contro il Presidente della Repubblica a proposito della strage di Ustica, condiviso più volte sui social. 

Il segreto di Stato: come funziona

Il segreto di Stato è un vincolo posto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – mediante apposizione o conferma dell’opposizione – su atti, documenti, notizie, attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

Si tratta di un atto politico che può essere disposto esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quanto ai limiti e alle garanzie, la Legge 124/2007:

esclude tassativamente che il segreto di Stato possa riguardare informazioni relative a fatti eversivi dell’ordine costituzionale o concernenti terrorismo, delitti di strage, associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale di tipo politico-mafioso;

limita la durata del vincolo a 15 anni, ulteriormente prorogabili dal Presidente del Consiglio dei ministri per un periodo che non può complessivamente superare i 30 anni;

impone al Presidente del Consiglio dei Ministri di comunicare i casi di conferma dell’opposizione del segreto di Stato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), indicandone le ragioni essenziali. Su richiesta del Presidente del COPASIR, il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a esporre, in una seduta segreta, il quadro informativo idoneo a consentire l’esame nel merito della conferma dell’opposizione del segreto di Stato. Se ritiene infondata l’opposizione, il Comitato ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni;

fa obbligo al Presidente del Consiglio dei Ministri di motivare la conferma dell’opposizione del segreto di Stato. Avverso tali atti può essere sollevato un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, cui il segreto non può in alcun caso essere opposto.

Infine, la legge 124/2007 dispone che, nel caso in cui l’opposizione del segreto di Stato determini un contrasto con l’Autorità giudiziaria, a decidere debba essere la Corte costituzionale, organo nei cui confronti il segreto di Stato non può essere mai opposto.

La costruzione dell’istituto – concepito quale elemento di tenuta dell’intero sistema democratico – è volta da un lato, attraverso la previsione di limiti e garanzie, a circoscrivere e regolare l’utilizzo del segreto di Stato, dall’altro ad assicurarne l’effettività, limitando l’accesso alle notizie tutelate da questo vincolo a un numero estremamente ristretto di soggetti.

In tale quadro il legislatore ha disciplinato anche il rapporto tra segreto di Stato e processo penale, stabilendo che l’esistenza del segreto di Stato impedisce all’Autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzo, anche indiretto, delle notizie sottoposte al vincolo, fermo restando la possibilità per il giudice di ricorrere ad altri strumenti di prova, purché gli stessi non incidano sul medesimo oggetto.

Pertanto, il segreto di Stato:

impedisce all’Autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione delle notizie sulle quali è apposto;

si differenzia dalle classifiche di segretezza, la cui attribuzione ha natura di atto amministrativo, che non sono opponibili all’Autorità giudiziaria.

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