Rafforzare la governance e il coordinamento delle politiche pubbliche del mare, valorizzare la dimensione subacquea in chiave turistica, istituire le «zone contigue», sostenere lo sviluppo della nautica da diporto, semplificare e digitalizzare i documenti di bordo e segnare il debutto della cassa integrazione per i lavoratori della pesca, dopo un’attesa durata anni. Sono questi i principali obiettivi della legge per la valorizzazione della risorsa mare, che porta la firma del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci e che oggi è stata definitivamente approvata dalla Camera in terza lettura. Sono stati 149 i voti a favore, 32 contro e 63 gli astenuti.
Il ruolo del Comitato interministeriale
In 37 articoli, il provvedimento arriva in porto dopo un doppio passaggio in Consiglio dei ministri (a novembre 2024 e poi ad agosto 2025). In prima battuta, rafforza il ruolo del Cipom (il Comitato interministeriale per le politiche del mare), integrando la partecipazione del ministro dell’Università e della ricerca all’organismo istituito alla presidenza del Consiglio e precisando che gli indirizzi strategici del Piano del mare (quadriennale e non triennale, con aggiornamento biennale e non più annuale, come ha stabilito un emendamento approvato al Senato), debbano riguardare anche la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico.
La nascita della «zona contigua»
La legge autorizza l’istituzione, con Dpr, della «zona contigua» al di fuori della fascia del mare territoriale italiano, tra le 12 e le 24 miglia marine dalla linea di base (il successivo articolo 7 definisce proprio i criteri per determinarle le linee delle coste in base alle quali misurare l’estensione del mare territoriale). L’intento, in applicazione della Convenzione Onu di Montego Bay sul diritto del mare, è quello di estendere l’esercizio della giurisdizione per il contrasto delle attività illegali in mare, immigrazione compresa. Le aree così individuate dovranno essere notificate agli Stati il cui territorio è adiacente a quello italiano o lo fronteggia.
La disciplina del turismo subacqueo
Il cuore del testo è però al capo terzo, che stabilisce i requisiti e i principi fondamentali in materia di turismo subacqueo per ricomporre un quadro normativo finora frammentato sul territorio nazionale, fissare regole omogenee e, soprattutto, permettere al patrimonio subacqueo italiano e ai tanti tesori sommersi la valorizzazione che meritano attraverso itinerari e gemellaggi con altri Paesi. Il Ddl affida al ministro del Turismo, di concerto con gli altri coinvolti e previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, il compito di individuare con decreto le «zone di interesse turistico-subacqueo», tenendo conto della sicurezza e della rilevanza paesaggistica, faunistica, archeologica e culturale, e alle Regioni quello di disciplinare le professioni relative.
I requisiti per le immersioni a scopo ricreativo
Ampio spazio è dedicato all’individuazione dei requisiti e dei principi fondamentali per l’esercizio dell’attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo che forniscono servizi connessi all’attività sub a scopo ricreativo (sono escluse le attività sportive di tipo agonistico, quelle di protezione civile e le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università e altre istituzioni pubbliche e private).
