Aggrediti e picchiati da un gruppo di giovani, presumibilmente minorenni. Le violenze subite da una coppia di trans è avvenuta a Labico nella notte tra il 6 e 7 giugno. Solo uno dei centinaia di episodi che si sono registrati da Treviso a Caserta. il Report omolesbobitransfobia 2026, pubblicato da Arcigay conta 127 episodi di violenza, discriminazione e odio ai danni di persone, organizzazioni e simboli Lgbtqia+ registrati dai media italiani negli ultimi dodici mesi. Si tratta però solo di avvenimenti arrivati alle cronache. Il sommerso, per paura di denuncia, esposizione pubblica, ritorsioni familiari o professionali, è strutturalmente molto più ampio. In Italia non esiste una legge specifica che sanzioni i crimini e i discorsi d’odio motivati da orientamento sessuale o identità di genere. Tentativi di colmare questa lacuna con proposte di legge, come il ddl Zan, sono stati approvati alla Camera ma poi bocciati in Senato.

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Una spinta in questa direzione arriva però dall’Europa, come spesso accade per i diritti Lgbtq+: a maggio è arrivato il libera dell’Eurocamera alle nuove norme Ue per rafforzare la tutela delle vittime di reato, con protezioni specifiche per chi ha subito violenza sessuale o crimini legati all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alla disabilità. La direttiva sulle vittime, approvata in plenaria a Strasburgo con 440 voti a favore, 49 contrari e 84 astensioni, introduce anche alcune garanzie che in Italia erano state previste dal ddl Zan. Il testo dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio Ue. I Paesi membri avranno poi due anni di tempo per recepirlo nei rispettivi ordinamenti nazionali.

Il quadro normativo italiano

Più in generale il bilancio dal 2020 ad oggi si riassume per l’Italia con nessuna grande riforma di legge, nessun dibattito parlamentare capace di chiudersi con un voto. Eppure, guardando al periodo 2020–2026, il quadro dei diritti delle persone Lgbtq+ in Italia appare profondamente mutato rispetto a sei anni fa. A ridisegnarlo non è stato il legislatore, rimasto sostanzialmente inerte, bensì una combinazione di pronunce della Corte costituzionale, giurisprudenza europea e impulsi normativi di Bruxelles. Il risultato è un sistema di tutele che avanza per via giudiziaria, con tutti i limiti di organicità che questo comporta, ma anche con una solidità dogmatica che difficilmente potrà essere scalfita.

Il perimetro normativo italiano restava, fino a pochi anni fa, fondamentalmente quello della legge 76 del 2016. La cosiddetta Legge Cirinnà ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, riconoscendo una serie di diritti patrimoniali, successori, di assistenza, ma fermandosi deliberatamente prima di una piena equiparazione al matrimonio e lasciando irrisolto il nodo più delicato: la genitorialità. La lacuna era evidente, e le corti nazionali ed europee hanno provveduto a colmarla, pezzo dopo pezzo.

La Corte costituzionale: un legislatore supplente

Il ruolo suppletivo svolto dalla Consulta è il dato più rilevante del periodo. Le sentenze 32 e 33 del 2021 avevano già aperto la strada, affermando con chiarezza che l’orientamento sessuale non incide sull’idoneità genitoriale e richiamando gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione insieme al principio del superiore interesse del minore, derivato dall’articolo 8 CEDU e dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali Ue.

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