Sì all’applicazione quando c’è un’intermediazione. No quando si tratta di una cessione diretta al cliente, anche se con la formula del conto vendita. In quella che è – a quanto risulta – una delle prime pronunce dei giudici tributari sulla web tax italiana (la digital service tax applicata sul 3% dei ricavi) arriva una delimitazione di quando scatta o meno il prelievo, con il riconoscimento anche del diritto al rimborso se quanto versato non era dovuto. La questione è stata al centro della sentenza 292/1/2026 della Corte di giustizia tributaria (Cgt) di Milano (presidente Chindemi, relatore Pavone), che ha accolto il ricorso di una società che opera nelle vendite via internet di beni di abbigliamento, moda e design contro il silenzio rifiuto dell’agenzia delle Entrate su un rimborso da oltre 1 milione di euro per la web tax versata nel 2020, 2021 e 2022.
Il caso esaminato
Nella vicenda giunta all’esame dei giudici tributari la società in questione aveva effettuato un doppio tipo di attività. Una di intermediazione secondo il modello del marketplace e della commissione della vendita, in cui il cliente finale interagisce con i venditori e la società guadagna una commissione per la propria intermediazione. Un’altra di vendita diretta ai clienti, attraverso contratti di conto vendita: in pratica, i fornitori le consegnavano i beni ma non ne diventava immediatamente proprietaria perché, solo a seguito dell’ordine di acquisto del cliente finale, la società ricorrente procedeva all’acquisto dei beni e comunicava al cliente l’accettazione della proposta di acquisto, concludendo così il contratto di vendita.
L’applicazione della web tax
Nel primo caso non è in discussione che la web tax si applichi. Nel secondo, invece, la società ricorrente, pur avendola versata, aveva poi ritenuto che non fosse dovuta e per questo ha chiesto il rimborso. Un’interpretazione che i giudici tributari accolgono, ricostruendo la disciplina italiana sulla web tax (contenuta nell’articolo 1, commi 35-50, della legge 145/2018).
La messa a disposizione di un’interfaccia digitale
Proprio in base alla norma, la sentenza ricorda che l’imposta si applica ai ricavi derivanti dalla «messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi». Di fatto, quando la società guadagna una commissione dall’intermediazione offerta attraverso il modello del marketplace il prelievo scatta.
Il contratto di conto vendita
Il discorso, invece, cambia radicalmente quando invece c’è una cessione diretta ai clienti anche se con un contratto di coto vendita. In questo caso, rimarcano i giudici, l’imposta digitale sui servizi «non è dovuta per l’evidente insussistenza di una “messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi” e per il ruolo non di intermediazione svolto dalla ricorrente nelle vendite in oggetto».

