Nuove regole sui risarcimenti sui danni causati dai militari. Fermo quanto previsto dal diritto internazionale, l’azione di risarcimento del danno ingiusto provocato da condotta colposa del personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nei teatri operativi delle missioni all’estero è promossa direttamente nei confronti del Ministero della difesa o del ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora la condotta costituisca reato, l’azione è promossa congiuntamente nei confronti del responsabile e dell’amministrazione di appartenenza. Resta ferma la responsabilità amministrativa ed erariale del militare responsabile. È quanto prevede il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale. L’atto, composto di 15 articoli, rappresenta il primo passo della riforma voluta dal ministro Guido Crosetto.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Allo stato attuale, se durante una missione all’estero una condotta colposa di un militare provoca un danno ingiusto a un cittadino locale o a un ente privato, il danneggiato straniero non può agire direttamente dinanzi ai tribunali civili italiani. L’azione si incardina nell’ambito degli accordi internazionali stipulati per la missione. Se la missione rientra in un ambito multilaterale (Nato, Ue, Onu), si applicano le clausole di riparto dei danni. Nei trattati Nato Sofa, ad esempio, lo Stato ospitante gestisce e risarcisce le pretese dei propri cittadini secondo le leggi locali per gli atti compiuti in servizio, richiedendo poi il riparto (di norma al 75%) allo Stato di appartenenza del militare. Nelle missioni senza Sofa, opera la procedura dei “Claims” (reclami amministrativi gestiti direttamente dai Comandi d’area delle Forze Armate italiane tramite fondi di contingenza stanziati per la missione).

Le novità a livello organizzativo

Alcune novità riguardano poi l’organizzazione del vertice della difesa. L’attuale figura del Sottocapo di stato maggiore della difesa è distinta in due, il Sottocapo di stato maggiore, da cui dipende lo Stato maggiore della difesa, e il Sottocapo di stato maggiore con funzioni operative, entrambi alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa; al primo è riconosciuta la speciale indennità pensionabile, con un’autorizzazione di spesa a decorrere dal 2027. Il Comitato dei capi di stato maggiore della difesa assume la denominazione di Comitato dei capi ed è qualificato come il più alto organo di consulenza del Ministro della difesa. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa assume la denominazione di Comando interforze Cyber Intel ed è istituito, alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, il Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida.

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