Sul riconoscimento facciale «in tempo reale» cambia il perimetro delle autorizzazioni. La richiesta dovrà essere rivolta al pubblico ministero e non, più genericamente, al «magistrato», come ha invece chiesto ieri la commissione Politiche dell’Ue della Camera.
È uno dei passaggi che emergono dalla bozza del decreto legislativo di recepimento dell’AI Act, il provvedimento che porta l’intelligenza artificiale dentro le indagini di polizia. Identificazione biometrica, riconoscimento facciale, banche dati costruite sui volti delle persone: è questo il fronte più delicato del recepimento italiano. Il testo è ora sotto valutazione del Consiglio dei ministri, dopo l’approvazione preliminare del 10 giugno scorso.
Il punto destinato a cambiare più in profondità è l’articolo 10, dedicato al riconoscimento facciale «a posteriori (…) per il contrasto dei reati». Rispetto alla prima formulazione, l’ufficiale di polizia giudiziaria ora dovrà chiedere l’autorizzazione al pubblico ministero «senza ritardo e comunque non oltre le ventiquattro ore dall’avvio del sistema».
La stretta riguarda anche gli effetti di un eventuale mancato via libera. Se i termini non vengono rispettati, «ovvero in caso di mancata autorizzazione, l’uso delle tecnologie di riconoscimento facciale collegato alla richiesta di autorizzazione è immediatamente interrotto e tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato».

