Quanto costa davvero il rischio clinico a una struttura sanitaria italiana? La domanda sembra semplice ma la risposta, fino a poco tempo fa, era quasi sempre la stessa: “dipende”. Dipende dall’anno, dalla regione, dal numero di contenziosi aperti, dalla sensibilità del CFO. Con il decreto attuativo della Legge Gelli (D.M. 232/2023), questa risposta evolve. Ogni azienda sanitaria è oggi chiamata a giustificare con numeri e modelli attuariali la propria scelta di copertura: assicurazione totale, autoritenzione, soluzione mista. Una sfida che riguarda l’intero ecosistema: ospedali, regioni, assicuratori.
Il convegno organizzato pochi giorni fa da Università Cattolica e AmTrust Assicurazioni ha messo per la prima volta allo stesso tavolo esperti di diritto, clinici, attuari, CFO e assicuratori. Un dialogo prezioso, perché il rischio clinico è uno di quei temi in cui ciascun attore guarda solo il proprio pezzo di tabella e la somma dei pezzi non restituisce mai il quadro reale.
I numeri in campo
I numeri presentati dal professore Nino Savelli, docente di Teoria del rischio in Università Cattolica, aiutano a inquadrare la portata del tema. Su una regione tipo da 22.000 posti letto, il costo atteso annuo dei sinistri di responsabilità civile sanitaria si attesta intorno ai 294 milioni di euro. È il valore “medio”, quello che si userebbe per costruire un budget. Ma il budget medio racconta solo metà della storia: simulando 100.000 scenari possibili, nel 5% dei casi peggiori il costo sale a 381 milioni — quasi 90 milioni in più, un +30% rispetto all’atteso. Negli scenari estremi, seppure molto improbabili, si arriva a 541 milioni. Significa che una struttura sanitaria che pianifica solo sul valore medio ha una probabilità su due di sforare, e per essere ragionevolmente coperta deve poter contare su una riserva aggiuntiva che molti bilanci non prevedono ancora.
Serve un cambio di passo culturale
È il punto su cui il nuovo decreto chiede al settore uno scatto culturale. Non basta più decidere, in una prospettiva binaria, assicurazione o autoritenzione: la scelta deve risultare da una delibera motivata dei vertici, supportata da analisi quantitative. È una postura che tutela anche chi decide, perché offre una base tecnica documentata alle valutazioni di responsabilità amministrativa, e che permette di calibrare meglio gli accantonamenti di Fondi Rischi e Fondi Riserva Sinistri: voci di bilancio i cui effetti emergono nel tempo, quando i contenziosi sanitari, notoriamente “lenti”, arrivano a chiusura. Un dato esemplificativo: nella RC sanitaria, dopo un anno dall’evento è stato pagato solo il 6% del costo finale di una generazione di sinistri. Dopo dieci anni, si arriva al 76%. Se confrontiamo queste evidenze con quella della RC Auto, scopriamo che dopo un anno è già stato pagato il 35-40%.
È un settore, quindi, dove le decisioni di oggi pesano sui bilanci di domani, anche fra quindici o vent’anni, in quanto la crescita esponenziale della riserva sinistri espone la struttura sanitaria a un significativo rischio che la riserva sinistri accantonata possa risultare insufficiente a causa di andamenti sfavorevoli dei fenomeni impliciti nelle valutazioni (es. inflazione sinistri, variazione della giurisprudenza o della normativa sulla valutazione dei danni alla persona). Non a caso le certificazioni del revisore legale, anch’esse introdotte dalla nuova normativa, per queste poste potranno utilizzare metodiche di controllo di natura attuariale laddove la dimensione lo consenta.

