E’ possibile ricevere dal datore di lavoro il rimborso di spese per istruzione sostenute per familiari anche se a pagarle è stato il coniuge e non direttamente il dipendente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un’istanza di interpello.

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L’istanza

L’Istante rappresentava l’ipotesi di un dipendente, beneficiario del credito welfare, maturato anche con riferimento a precedenti annualità, intenzionato a richiedere il rimborso delle spese d’istruzione, che ’’risultano regolarmente documentate e sostenute in favore di un figlio che, tuttavia, sono state pagate ’’dal coniuge del dipendente, non legalmente ed effettivamente separato da questi, mediante un conto corrente a lui esclusivamente intestato”.

La risposta delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “non essendo prevista una specifica modalità da seguire per effettuare i pagamenti dei servizi e delle prestazioni indicati nell’articolo 51, lettere fbis) e f­ter), del Tuir, si ritiene che la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente possa essere riconosciuta anche per i rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente, fermo restando, che dalla documentazione attestante la spesa venga indicato il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogato, al fine di verificare che l’utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma’’. Dunque il rimborso è dovuto anche se a pagare la spesa è stato il coniuge del dipendente. Unica condizione è che a beneficiare della spesa sia stato un familiare e che questo sia documentato.

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