L’aula del Senato ha approvato, per alzata di mano, il disegno di legge di iniziativa governativa contenente disposizioni in materia di detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento, che ha ottenuto l’ok mercoledì 10 giugno, prevede una particolare detenzione domiciliare e una procedura di definizione anticipata del processo fondata sull’adesione a programmi di cura.
Misura contro il costante sovraffollamento delle carceri
L’intervento normativo – si legge nella relazione al testo approvato – è finalizzato a raggiungere due obiettivi: da un lato, ampliare la platea di soggetti, condannati ad una pena detentiva e con condizione accertata di tossicodipendenza o alcoldipendenza, che possono accedere a programmi di trattamento, disintossicazione e recupero al di fuori delle strutture penitenziarie; dall’altro, decongestionare queste ultime dal costante sovraffollamento, sì da soddisfare sia le esigenze di recupero e reinserimento sociale dei condannati sia condizioni di permanenza migliori per la restante popolazione detenuta.
Il modello dell’affidamento in prova in casi particolari
Il testo approvato ha ritenuto, a tal fine, di disegnare l’intervento in analogia con lo strumento normativo che già prevede un’alternativa alla detenzione intramuraria per coloro che, destinatari di un ordine di esecuzione di pena divenuta definitiva, intendano sottoporsi o si stiano sottoponendo a (e intendano proseguire) un programma terapeutico di recupero, coadiuvati dai servizi sanitari territoriali e con l’ausilio e il supporto di strutture di cura e diagnosi di patologie correlate alla tossicodipendenza. La norma “modello” è dunque costituita dall’articolo 94 del testo unico sugli stupefacenti che disciplina l’istituto dell’“affidamento in prova in casi particolari”.
Le differenze
Tale previsione si innesta nell’ambito delle misure alternative alla detenzione e si affianca ad altre tipologie di strumenti che vogliono consentire di espiare la pena con modalità alternative alla detenzione intramuraria. Le previsioni introdotte, tuttavia, si discostano significativamente da quel modello, perché si atteggiano piuttosto ad una forma di esecuzione della pena in regime non carcerario ma pur sempre detentivo (domiciliare in apposite strutture terapeutiche), con modalità condizionate alla sussistenza di presupposti specificati nei due articoli che si propone di introdurre nel testo unico stupefacenti e con esiti dipendenti dalla buona riuscita, in termini di effettiva disintossicazione, del programma terapeutico.

