Riserva operativa
Il personale della riserva operativa può essere richiamato in servizio annualmente per lo svolgimento delle attività di addestramento finalizzate allo sviluppo e al mantenimento della prontezza operativa.
Ove non diversamente stabilito, ai militari di truppa della riserva operativa richiamati in servizio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i volontari in ferma prefissata.
Al personale della riserva operativa richiamato alle armi per lo svolgimento di attività addestrative periodiche, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, è corrisposto un compenso pari a 130 euro al netto degli oneri a carico dello Stato. Il compenso non è cumulabile con i trattamenti economici previsti per il servizio prestato all’estero, anche se temporaneo o occasionale, fatto salvo il diritto alla percezione del trattamento più favorevole.
Il militare cessa di appartenere al bacino della riserva operativa in alcuni casi ben definiti. Il primo: dopo un periodo minimo di disponibilità irrevocabile all’impiego di cinque anni, fatti salvi i casi eccezionali adeguatamente motivati. Il secondo motivo: per perdita dello stato di militare. E poi ancora per inidoneità anche parziale al servizio militare incondizionato; per non idoneità alle funzioni del grado. C’è poi il caso del compimento del 55° anno di età per gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati e del 45° anno di età per i militari di truppa. Infine per scarso rendimento durante il periodo di richiamo.
Personale della riserva volontaria specialistica
Per aumentare la capacità operativa dello strumento militare nazionale, è istituita la riserva volontaria specialistica, al fine di disporre di un adeguato bacino di personale in possesso di peculiari competenze professionali, in grado di supportare e integrare le Forze armate e il Corpo unico della Sanità militare, sin dal tempo di pace. La riserva volontaria specialistica è costituita da ufficiali, marescialli, sergenti e graduati di complemento a cui è stato conferito il grado. Il personale può essere richiamato in servizio, a domanda, per specifiche esigenze della Forza armata di appartenenza o del Corpo unico della Sanità militare, nei limiti dei contingenti annuali.
Riserva territoriale
Il disegno di legge prevede che allo scopo di generare un bacino di personale radicato sul territorio nazionale, rapidamente impiegabile a supporto delle esigenze funzionali delle Forze armate connesse al concorso, incluso quello a supporto delle Forze di polizia, alla gestione delle emergenze e delle calamità, al soccorso e all’assistenza, è istituita la riserva territoriale. La riserva territoriale è costituita dai volontari della riserva territoriale. Per partecipare alle procedure selettive per il reclutamento dei volontari della riserva territoriale occore avere un’età non inferiore a venticinque anni e non superiore a trentacinque anni, e un diploma di istruzione secondaria di primo grado.

