Da oggi entra formalmente in vigore il decreto FerX. Il testo del provvedimento, a firma del ministro Gilberto Pichetto Fratin, è stato pubblicato sul sito del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in seguito al via libera della Corte dei conti. L’8 giugno scorso, infatti, la Commissione europea aveva deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura, ritenendola compatibile con il mercato interno. Sono numerose le novità contenute nel FerX definitivo, da un contingente massimo di 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile ai criteri per accedere agli aiuti.

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L’ambito di applicazione

Il decreto si pone l’obiettivo di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato «attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità» tenendo conto degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

Potranno accedere al meccanismo di supporto del FerX gli impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e quelli di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione. Il decreto dà la possibilità di ricevere aiuti anche a impianti situati in altri paesi Ue o in paesi terzi confinanti con l’Italia con cui l’Unione abbia accordi di libero scambio che esportano fisicamente la loro produzione in Italia.

Il decreto ha applicazione fino al 31 dicembre 2030 e, per gli impianti di potenza uguale o inferiore a 1 MW, fino a sessanta giorni dalla data di raggiungimento di una potenza di 10 GW, se il risultato è ottenuto prima della fine del 2030.

Accesso diretto al supporto

Potranno accedere direttamente al meccanismo di supporto gli impianti di potenza uguale o inferiore a 1 MW che abbiano avviato i lavori dopo l’entrata in vigore del decreto, che siano in possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il Do no signficant harm (Dnsh) – principio nato per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali – e che si adeguino alle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza.

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