La stretta rientra nel contrasto alle pratiche commerciali scorrette già al centro della direttiva 2019/2161/UE del Parlamento europeo, a cui il governo italiano ha dato attuazione quattro anni dopo con il Dlgs 26/2023. Le disposizioni di quest’ultimo provvedimento prevedevano già una tutela per il consumatore anche riguardo alle recensioni false online, dove un feedback del cliente può essere bollato come pratica commerciale ingannevole se non è possibile verificare – da parte del venditore – l’effettivo acquisto del prodotto.
Le zone grigie della legge 34/2026
La legge 34/2026 rafforza dunque la normativa vigente sul contrasto alle recensioni online, ma per capire quanto la stretta sarà efficace bisognerà attendere le linee guida applicative, scritte a quattro mani tra l’Antitrust e l’Agcom: la prima farà il punto sulle sanzioni, la seconda sul Codice di Condotta che dovrà essere seguito dalle piattaforme chiamate in causa in presenza di recensioni illecite.
Mettiamo caso che un utente acquisti un pacchetto per una vacanza su Booking e che pubblichi la recensione sull’esperienza su un’altra piattaforma come TrustPilot. Dato che l’accesso è avvenuto su due diversi portali, quindi non con il medesimo account, si pone il problema dell’identificazione del profilo.
Il dubbio è stato lanciato da Federconsumatori durante l’audizione dello scorso luglio. L’unica norma che scagionerebbe il consumatore – come stabilito nella norma – è l’attestazione della documentazione fiscale, vale a dire lo scontrino. La prova andrebbe fornita soltanto a seguito di una segnalazione, ma resta uno dei punti che ha mandato in tilt i consumatori.
Le segnalazioni di Fipe
Cinquecento segnalazioni di recensioni false in due anni. È quanto registra la Federazione italiana pubblici esercizi, che stima in almeno 30 miliardi il “peso”, in termini di orientamento al consumo, delle recensioni on line, su un fatturato complessivo della ristorazione italiana che si aggira sui 100 miliardi.









