3. il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
Rimangono comunque completamente aperti i problemi di proprietà delle immagini connessi all’utilizzo di tools di intelligenza artificiale.
L’efficacia pratica di questo sistema di tutela è limitata su due fronti. Da un lato, le aziende raramente pubblicano le immagini con l’indicazione del fotografo e in assenza di tali indicazioni i diritti connessi non sono opponibili ai terzi, salvo che il titolare provi la malafede del riproduttore. Dall’altro, anche le immagini che in origine riportano tutte le indicazioni nei metadati vengono frequentemente riprese e caricate su altri siti e piattaforme che li rimuovono: se le indicazioni non sono apposte in modo indelebile sulla foto, il file circola privo di esse e i diritti connessi non sono opponibili ai terzi.
Prelievo dell’Ai
Estrazione ammessa entro i confini di legge
Le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle norme della Lda.
Per estrazione di testo e di dati si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini, dati o metadati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni.
L’estrazione è consentita quando l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati.
Per l’esercizio legittimo del miningoccorre quindi che il terzo abbia legittimo accesso attraverso licenze o abbonamenti ai contenuti e che il titolare non abbia esercitato il diritto di riserva. Peraltro, la normativa non disciplina puntualmente le modalità con cui i titolari del diritto d’autore dovrebbero manifestare il loro diniego all’utilizzo delle immagini (cosiddetto opt out).
La proprietà
I software non danno sempre l’esclusiva
Oltre ai profili legati al diritto d’autore, bisogna fare attenzione al fatto che i modelli che permettono di creare immagini generate con l’IA non sempre rilasciano licenze d’uso commerciale o diritti d’uso esclusivi. Ciò significa che un’azienda potrebbe creare immagini senza poterle usare a scopi promozionali oppure che anche altri (perfino i concorrenti) possono utilizzare immagini identiche o simili anche prima che la campagna promozionale sia partita.
La maggior parte dei sistemi che permettono di generare immagini con l’IA prevede impostazioni predefinite che, se non modificate, cedono al provider l’uso delle immagini caricate a fini di addestramento: impostazioni che gli utenti spesso non modificano o che il sistema non consente di cambiare. Così, ad esempio, un’azienda potrebbe caricare le foto di un nuovo prototipo e il provider del servizio potrebbe impiegare quelle stesse immagini per costruire o ampliare i propri dataset, e quindi il modello potrebbe generare per altri utenti immagini che riproducono, interamente o in parte, componenti coperti da segreto industriale.
Diventano quindi indispensabili ulteriori verifiche, anche perché esistono diversi contratti d’uso dei software, le cui condizioni vengono peraltro modificate continuamente. Se l’impresa ricorre a fornitori esterni, i relativi contratti dovranno prevedere specifiche clausole e condizioni, incluso il divieto di utilizzo di sistemi privi delle opportune garanzie.
Le tutele
Obbligo di disclosure e marcatura
L’arrivo dell’IA impone di ridefinire integralmente tutte le condizioni tecniche e soprattutto legali di produzione, utilizzo e tutela delle immagini. I processi, le policy interne, i controlli e le tutele devono essere rigidi ed estesi anche ai fornitori esterni (fotografi, post-produttori, agenzie di comunicazione) di cui l’impresa si avvale, ricostruendo e monitorando l’intera filiera di produzione dell’immagine finale.
Non si tratta solo di buona pratica. Dal 2 febbraio 2025 il Regolamento (Ue) 2024/1689 impone a sviluppatori e utilizzatori professionali di assicurare adeguata competenza sull’IA al proprio personale e ai collaboratori. Dal 2 agosto 2026 il fornitore del sistema dovrà marcare gli output sintetici in un formato leggibile dalle macchine e chi lo utilizza dovrà dichiarare in taluni casi, in modo chiaro e visibile, al momento della prima esposizione pubblica, quando un contenuto è generato o meno con IA. E sono scadenze che non sono toccate dalla versione attuale del provvedimento Ue di proroga Digital Omnibus.
Ricordiamo che l’obbligo di disclosure ricade su chi pubblica il contenuto e non (o non solo) su chi lo ha prodotto: il professionista che usa il tool IA deve informare il cliente, ma è l’azienda che diffonde il materiale a dover garantire che il pubblico sia avvisato quando necessario.
Le imprese dovranno quindi dotarsi di processi, sistemi di controllo interno e modelli di prevenzione (Dlgs 231/2001), a maggior ragione con la prossima introduzione delle nuove ipotesi di reato.
Andranno verificate con cura anche le coperture assicurative, visto che sul mercato alcune polizze potrebbero escludere il rischio IA. Anche l’indennizzo offerto dai provider copre solo alcuni piani, prevede esclusioni e non costituisce una copertura piena.









