Non c’è solo la riscossione. La tregua di agosto già prevista per gli invii e i pagamenti di avvisi bonari e alert delle Entrate trova una collocazione blindata anche all’interno del Testo unico sugli adempimenti e l’accertamento (Dlgs 141/2026) pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 6 agosto.
Le regole per lo stand by
All’interno del Testo unico – che come gli altri 7 varati sarà operativo dal 2027 – sono confluite (articoli da 338 a 340) le disposizioni già in vigore che mettono uno scudo alle richieste del Fisco a contribuenti e professionisti che li assistono durante il mese di agosto. Scudo a cui, appunto, si aggiunge anche lo stop della notifica delle cartelle. E va ricordato poi che tregua si estende anche al contenzioso tributario con «la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti».
Lo stop agli invii (e le eccezioni)
Al di là della sospensione dei versamenti di imposte e dichiarazioni, le regole che si sono succedute negli ultimi anni hanno introdotto una serie di salvaguardie per evitare disagi a professionisti e consulenti durante le ferie estive. Così con uno dei decreti attuativi della delega fiscale (il Dlgs 1/2024), è stato sancito uno stop degli invii degli atti elaborati ed emessi dalle Entrate in tutto il mese di agosto e in quello di dicembre. Uno stop che riguarda gli avvisi bonari e le lettere di compliance. Gli avvisi bonari sono quelli relativi alle comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni, dei controlli formali (quelli, tanto per intenderci, relativi alla documentazione a supporto su spese detraibili o deducibili) e dalla liquidazione dei redditi assoggettati a tassazione separata (un esempio, tra gli altri, è quello del Tfr). Ci sono però delle deroghe legate ai «casi di indifferibilità e urgenza» che sono stati già chiariti dalle Entrate (circolare 9/E/2024): situazioni in cui si configura un pericolo per la riscossione, invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato in presenza di violazioni penalmente rilevanti o destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali in modo da permettere l’insinuazione nel passivo.
La sospensione dei pagamenti
Ma la tregua non riguarda solo la semplice ricezione di atti. Dal 1° agosto al 4 settembre c’è infatti la sospensione dei pagamenti per i controlli automatici, i controlli formali e le liquidazioni di imposte soggette a tassazione separata. Quindi questa sospensione dei pagamenti copre anche gli avvisi bonari che potrebbero essere stati notificati in agosto in presenza di ragioni di indifferibilità e urgenza e il termine per versare scatterà comunque dal 5 settembre.
Le richieste di documenti e informazioni
Sempre poi dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per trasmettere documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. Sospensione, però, da cui restano fuori i termini relativi alle richieste nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica e quelli relativi alle procedure dei rimborsi Iva.
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