Ilva in amministrazione straordinaria cerca di fermare il recente decreto della Corte d’Appello di Milano che ha disposto entro 90 giorni la fermata dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto poiché inquinante tra polveri sottili e amianto. Giorni, quelli stabiliti dai giudici, che stanno già decorrendo e che scadono prima della fine di ottobre. Ilva in amministrazione straordinaria – la società proprietaria degli impianti siderurgici, mentre Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria è il gestore degli stessi – ha presentato il 14 agosto un ricorso in Corte di Cassazione. Con il ricorso – 82 pagine totali – si chiede la “cassazione del decreto n. 425/2026 emesso in data 9 luglio 2026 dalla Corte d’Appello di Milano”. Appunto quello che impone la fermata di altiforni e acciaierie. Il ricorso di Ilva in as é contro il gruppo di cittadini tarantini che hanno promosso il giudizio contro l’ex Ilva chiedendone lo stop al Tribunale di Milano, giudizio approdato anche alla Corte di Giustizia Europea e poi in Corte d’Appello. Ma è anche contro la Regione Puglia, il Gruppo di intervento giuridico e il Codacons, nonché nei confronti di Acciaierie d’Italia spa e Acciaierie d’Italia holding, entrambe in amministrazione straordinaria, e della Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano e la Procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione. Quattordici sono i motivi alla base del ricorso alla Suprema Corte.
“La competenza é del giudice amministrativo”
Nei primi due motivi del ricorso, si censura il decreto sulla fermata dell’area a caldo “per aver la Corte d’Appello delibato una domanda e conosciuto di una controversia riservate alla giurisdizione del Giudice Amministrativo”, mentre “con il secondo motivo si censura il decreto per aver la Corte d’Appello emesso statuizioni rientranti nelle attribuzioni e nella competenza della Pubblica Amministrazione. Segnatamente anziché rimettere all’Amministrazione competente ogni determinazione in ordine al perimetro dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata nel 2025 e all’individuazione delle prescrizioni e/o raccomandazioni necessarie a minimizzare l’impatto ambientale, la Corte d’Appello – si sostiene – si è sostituita alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di riesame dell’AIA 2025 e ha preteso di stabilire direttamente il contenuto che l’autorizzazione dovrà recare”.
Si contesta poi da parte di Ilva in as il decreto dei giudici di Milano “avendo la Corte d’Appello disposto la disapplicazione dell’AIA 2025 in assenza dei relativi presupposti” e “avendo la Corte d’Appello disposto la disapplicazione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 278/2023 e dell’antecedente parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in assenza dei relativi presupposti”. Inoltre nel ricorso alla Suprema Corte si afferma che Ilva in as “si riserva di presentare, in sostanziale contestualità con il presente ricorso, istanza per la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato”. Istanza di sospensione di cui sarà destinataria la stessa Corte d’Appello.
I legali: nessuna proroga delle prescrizioni ambientali
Per gli avvocati di Ilva in as – Giuseppe Lombardi, Marco Annoni, Lazare-David Vittone Tassinari, Raffaele Cassano e Alberto Villa – “il rapporto tra prescrizioni istruttorie e successivo aggiornamento non costituisce una proroga delle misure ambientali, bensì il meccanismo attraverso il quale il legislatore assicura che l’autorizzazione segua l’evoluzione delle conoscenze tecniche, delle prestazioni dell’impianto e delle migliori tecniche disponibili. Sotto questo profilo – si afferma – la decisione impugnata (nell’ipotesi in cui si ritenga che essa abbia confermato sul punto quella del Tribunale) finisce per attribuire all’AIA una natura opposta a quella ricavabile dall’art. 29-sexies e dalla giurisprudenza costituzionale”.
Ovvero, si specifica, “non titolo suscettibile di progressivo adeguamento sulla base dei dati e degli studi acquisiti nel corso del suo esercizio, ma provvedimento che dovrebbe fissare sin dall’origine e in via definitiva ogni futuro intervento, anche quando la necessità, la fattibilità o le modalità tecniche di quest’ultimo debbano essere ancora accertate”.










