E’ stato approvato dalla commissione Ambiente del Senato l’emendamento al decreto Transizione 5.0 che modifica i poteri del golden power. Oggi andrà all’approvazione dell’aula, per poi passare all’esame della Camera. Sarà necessaria una corsa contro il tempo per l’approvazione del decreto che scadrà il prossimo 20 gennaio. La riformulazione della norma era stata presentata dal sottosegretario al ministero dell’Economia, Federico Freni, e arriva dopo i rilievi avanzati dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora del governo italiano per le modalità di applicazione di quella norma, in particolare nel settore finanziario, bancario e assicurativo.
Nelle acquisizioni prevale la competenza Bce e Antitrust Ue
L’emendamento stabilisce nella sostanza la prevalenza della competenza esclusiva delle Authority europee, come Bce e Antitrust, in materia di valutazioni di tipo prudenziale e concorrenziale rispetto a operazioni di acquisizione in questi settori. L’emendamento prevede inoltre che, nel caso in cui siano pendenti valutazioni di queste Authority, i poteri speciali non siano presentabili finchè tali istruttorie non siano state concluse. L’emendamento modifica la norma originaria della legge del 2012 che fa scattare le procedure e gli obblighi previsti dal golden power non solo verso soggetti esterni all’Unione europea ma, «nei settori delle comunicazioni, dell’energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo», anche rispetto agli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all’Unione europea.
Tutelata anche la sicurezza economica e finanziaria
Tra i criteri che il Governo deve prendere in considerazione per esercitare il golden power entra ufficialmente e formalmente in gioco la sicurezza economica e finanziaria. La norma specifica il criterio per la sussistenza di pericoli per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, «ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione del settore».











