Nella nuova versione del decreto Lavoro, atteso nelle prossime ore al Cdm, spunta un nuovo incentivo per chi stabilizza contratti a termine. Non solo. Cambia la norma sugli incentivi per le imprese che spingono su conciliazione vita-lavoro e salta il rifinanziamento del Fondo nuove competenze. Ma procediamo con ordine.

Il nuovo incentivo

Per rafforzare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero contributivo del 100% nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, per ciascun lavoratore. Il beneficio è riconosciuto esclusivamente alle trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato, per il personale non dirigenziale, e di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a dodici mesi, che alla medesima data non ha compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato. L’esonero si applica alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026. Come per i bonus giovani e donne, anche per le trasformazioni di contratti a termine è previsto che tali trasformazioni debbano comportare un incremento occupazionale netto.

Salta il rifinanziamento del Fondo nuove competenze

Nell’ultima bozza del decreto Lavoro non c’è più la norma che rifinanziava con 500 milioni di euro il Fondo nuove competenze, che serve per sostenere la formazione continua dei lavoratori (e che finora ha dato risultati eccezionali).

Cambia l’incentivo su conciliazione vita lavoro

Cambia l’incentivo su conciliazione vita lavoro. Nell’ambito delle azioni volte a sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità, per l’anno 2026, le imprese in possesso della certificazione di cui all’articolo 8, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 usufruiscono dei seguenti incentivi in relazione alle attività di promozione di pertinenza dell’ICE:

a) precedenza nelle graduatorie per la partecipazione, nel limite del 20% dei posti, delle imprese di cui al presente articolo nei padiglioni nazionali organizzati da Agenzia ICE nell’ambito delle manifestazioni fieristiche all’estero per il primo modulo espositivo, nonché, sempre limitatamente ad una postazione per singola iniziativa, per la partecipazione a seminari, workshop, missioni imprenditoriali organizzate da Agenzia ICE in tutti i Paesi esteri;

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