Modello Dop e Igp contro le pratiche sleali transfrontaliere che imprese, agricoltori, piccoli produttori subiscono da acquirenti e catene della grande distribuzione, ma anche da parte di centrali d’acquisto con sede al di fuori dell’Unione. Dopo la direttiva (Ue) 2019/633, adottata in Italia nel 2021 per garantire una maggiore tutela contro ritardi nei pagamenti, modifiche o cancellazioni unilaterali degli ordini, rifiuti di contratti di acquisto scritti, la plenaria dell’Europarlamento ha approvato il regolamento che impone alle autorità nazionali di porre fine ex-officio a qualsiasi pratica sleale transfrontaliera nel territorio dello Stato membro.
Obbligo di agire e indagini congiunte
Di fatto sarà obbligatorio intervenire per sanzionare pratiche diffuse (con cui chi fa impresa ha a che fare ogni giorno), che intaccano la qualità dei prodotti, incentivano lo sfruttamento del lavoro, caporalato e pratiche non sostenibili. Parliamo di danni (a livello europeo dove circola un quarto degli scambi di prodotti alimentari) per oltre 10 miliardi l’anno, con costi aggiuntivi – per chi produce – quantificabili in 5 miliardi di euro.
Il regolamento bollinato oggi da Strasburgo obbliga tutti e 27 i Paesi membri a collaborare condividendo informazioni, effettuando indagini o ispezioni congiunte, interrompendo e sanzionando le pratiche sleali. Gli Stati membri con approcci più ambiziosi nella lotta a questi abusi (come l’Italia, la Francia o la Spagna) potranno applicare le nuove norme anche per indagare e porre fine a pratiche sleali vietate a livello nazionale (come il divieto di vendita sotto i costi di produzione), che vanno oltre le sedici vietate dalla direttiva del 2019.
Le stesse modalità di collaborazione si applicheranno in caso di pratiche subite da produttori di Paesi terzi, o imposte da acquirenti di Paesi extra-Ue (ad esempio, grandi distributori, catene di supermercati, grossisti e intermediari commerciali), per garantire una forma di tutela contro i comportamenti sleali adottati da centrali d’acquisto con sede al di fuori dell’Unione. In caso di indagini, questi Paesi – pena una segnalazione come “Paese non collaborativo” a tutte le 27 Authority – dovranno designare «una persona di contatto responsabile per la Ue».
Il sistema di allerta rapido
L’ambizioso progetto di collaborazione si appoggerà a un sistema di allerta rapido (basato sul sistema d’informazione del mercato interno – Imi) condiviso tra Bruxelles e Authority nazionali. Questo database raccoglierà tutte le informazioni, le segnalazioni e le misure di contrasto adottate, garantendo reazioni coordinate e rapide. Le informazioni raccolte confluiranno nel rapporto annuale predisposto da ogni Stato membro, per monitorare i comportamenti sleali più diffusi e valutare l’efficacia del regolamento, dopo tre anni di applicazione.










