Il meccanismo che dilata i tempi di riconoscimento del trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici va cancellato. Ma non subito. Il suo superamento può essere graduale, perché uno stop immediato “si tradurrebbe quantomeno in un temporaneo, ma assai significativo impatto sulle finanze pubbliche”. La via d’uscita deve però essere fissata per legge entro il 14 gennaio prossimo.
L’ordinanza della Consulta
Lo spiega la Corte costituzionale nell’ordinanza 25/2026, che torna a chiedere a Governo e Parlamento di mettere in archivio le regole nate nel 2010, negli anni della crisi del debito pubblico, che impongono ai dipendenti pubblici attese pluriennali prima di ottenere la liquidazione. In questa occasione, però, i giudici delle leggi non si limitano a un monito, che del resto avevano già lanciato in passato senza ottenere risposte soddisfacenti dal legislatore. Per questa ragione, fissano un termine preciso: in caso di ulteriore inerzia, e quindi senza una “reductio ad legitimitatem” delle regole sul Tfr dei dipendenti pubblici, nella prossima udienza del 14 gennaio 2027 la Corte boccerebbe la norma: e nel bilancio pubblico si aprirebbe un buco che i calcoli dell’Inps fanno arrivare a 15,6 miliardi.
La prossima legge di Bilancio
Uno dei compiti principali per la prossima legge di bilancio, insomma, appare già scritto. La manovra sarà chiamata a tracciare la strada che, in un orizzonte pluriennale, porterà i dipendenti pubblici a ricevere l’intera buonuscita nel termine ordinario di pochi mesi, cancellando in modo progressivo la complessa architettura attuale.
Oggi il Tfs comincia a confluire sui conti correnti dei diretti interessati solo nove mesi dopo l’uscita (erano 12 prima della manovra, il cui intervento è però stato giudicato del tutto insufficiente a superare i vizi di legittimità). La prima rata non può superare i 50mila euro, e lo stesso accade alla seconda, che arriva a 12 mesi dalla prima. Per chi ha liquidazioni superiori, le rate sono tre, e richiedono un altro anno in più.
Questa attesa infinita, che al momento è risparmiata solo a invalidi e inabili, non può però più essere tollerata. Perché il trattamento di fine rapporto o di fine servizio è una forma di retribuzione differita, e la retribuzione è tutelata dall’articolo 36 della Costituzione.


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