Inoltre per le assunzioni stabili di under 35 viene prorogato fino a fine anno il bonus previsto dal decreto Coesione che il Milleproroghe ha esteso al 30 aprile. L’incentivo, che vale fino al 31 dicembre, per un periodo di 24 mesi, consiste in uno sgravio totale fino a 500 euro mensili se gli under 35 sono privi di lavoro e rientrano tra i “lavoratori svantaggiati” (650 euro se l’assunzione è nella Zes Unica). L’incentivo è di 12 mesi in relazione ad assunzioni in alcune categorie del “lavoratore svantaggiato”.
Per le donne, disoccupate, inoccupate, lo sgravio contributivo di 24 mesi è fino a 650 euro al mese. Si sale a 800 euro se la lavoratrice assunta stabilmente risiede nella Zes Unica. L’esonero è di 12 mesi per assunzioni di donne che appartengono ad alcune categorie di “lavoratore svantaggiato”. Come per i giovani, anche per le donne l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, e l’azienda non deve aver licenziato nei sei mesi precedenti. Nella Zes Unica l’esonero è fino a 650 euro per 24 mesi per le assunzioni fino a dicembre di chi ha compiuto 35 anni ed è disoccupato da almeno 24 mesi. L’esonero spetta solo ai datori fino a 10 dipendenti
La spinta ai rinnovi contrattuali
Per favorire la puntuale chiusura dei contratti nazionali, in caso di mancato rinnovo entro i primi nove mesi dalla scadenza naturale, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, a titolo di anticipazione forfettaria le retribuzioni sono adeguate al 50% della variazione dell’Ipca-Nei (indice armonizzato dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati). Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi – come quello turistico – e in quelli che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie a carico e per conto del Ssn l’importo è determinato dalla contrattazione collettiva e non può superare il 50 per cento. Le parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, prevedono procedure idonee a garantire la regolarità nei rinnovi e meccanismi per assicurare adeguata copertura economica nella vacanza contrattuale, assumendo come riferimento la data di scadenza naturale del precedente contratto. Le disposizioni si applicano ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, mentre per i contratti collettivi nazionali di lavoro già scaduti, le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Previdenza complementare:torna al 50% la quota percepita in capitale
Sulla previdenza complementare, la quota che può essere percepita in capitale (cioè in un’unica soluzione) al momento del pensionamento, invece che sotto forma di rendita, che era stata portata dalla legge di Bilancio fino al 60% del montante, torna al 50%, e viene rinviata al️ 31 ottobre ️l’erogazione frazionata del montante, cioè la possibilità di ricevere il capitale in più tranche per almeno 5 anni. Cambia poi la governance dei fondi pensione negoziali e preesistenti: a partire dal prossimo rinnovo gli organi di amministrazione e di controllo restano in carica cinque esercizi e gli incarichi non possono essere rinnovati per più di due mandati consecutivi.
Tutele ai rider e sanzioni alle piattaforme digitali
Per i lavoratori delle piattaforme digitali, in particolare i rider, quando emergono fatti che indicano l’esistenza di poteri di direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salva prova contraria. Il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile e il riesame mediante intervento umano delle decisioni automatizzate che dispongono la limitazione, la sospensione o la chiusura del suo account, il diniego della retribuzione per il lavoro prestato o la modifica della situazione contrattuale del lavoratore stesso. In caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l’accesso alla piattaforma da parte del lavoratore può essere consentito con il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS) oppure con un account rilasciato dalla stessa piattaforma ad un singolo codice fiscale con un sistema di autenticazione a più fattori, La cessione del proprio account o l’uso di account da parte di persona diversa dal titolare comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 800 a 1.200 euro. La piattaforma digitale non può rilasciare più di un account per ogni singolo codice fiscale, né commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore. La violazione della presente disposizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 1.500 euro.










