I gestori di strutture ricettive destinati agli affitti brevi devono identificare di persona i propri ospiti ma l’obbligo di check-in può essere assolto anche da remoto usando apparati elettronici, come per esempio le telecamere. È il principio ribadito dal Tar per la Toscana nella sentenza con cui ha respinto i ricorsi di un gestore di appartamenti a Firenze (Valerix srl) contro il regolamento di Polizia urbana e quello per le locazioni turistiche del capoluogo toscano.
La circolare del Viminale e le sentenze
Nel respingere il ricorso, i giudici amministrativi toscani ripercorrono le vicende che hanno riguardato questo punto controverso nella gestione degli affitti brevi. A partire dalla circolare del 18 novembre 2024 con cui il capo della Polizia aveva richiamato l’illegittimità della pratica dei gestori di ricevere le copie dei documenti di identità per via telematica e consentire l’accesso negli alloggi con codici elettronici di apertura automatizzata o tramite le chiavi lasciate nelle “key box”. Una modalità che non consente l’identificazione degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti.
Identificazione de visu anche da remoto
Una circolare che era stata annullata poco dopo la pronuncia del Tar del Lazio perché, a parere dei giudici amministrativi, introduceva un obbligo di identificazione de visu non previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (articolo 109).
Infine a esprimersi sulla questione era stato il Consiglio di Stato che aveva riformato la decisone del Tar con alcune decisive osservazioni sulla circolare del Viminale: per identificare l’ospite della struttura si possono utilizzare dispositivi di videocollegamento all’ingresso della struttura che consentano di accertare la corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità esibito oppure trasmesso con un altro canale al momento dell’accesso alla struttura.
Restano invece vietate, sottolinea il Tar della Toscana richiamando quanto scritto dai giudici di Palazzo Spada, «le modalità di identificazione (e di accesso) da remoto consistenti nella sola acquisizione dei documenti di identità degli ospiti, senza alcuna forma di controllo visivo della corrispondenza fra i titolari dei documenti stessi e le persone che fisicamente fanno ingresso nella struttura».









