Nel linguaggio comune si parla di cancellazione quando un volo non parte, ma la normativa europea adotta una definizione più ampia. Rientrano tra le cancellazioni anche situazioni meno evidenti, come un anticipo della partenza superiore a un’ora, il rientro all’aeroporto di partenza dopo il decollo o l’arrivo in uno scalo diverso da quello previsto.
Le tre opzioni: cosa si può scegliere
In caso di cancellazione del volo, la decisione spetta sempre al passeggero. Le opzioni sono tre: ottenere il rimborso del biglietto – con eventuale rientro al punto di partenza -, essere inseriti sul primo volo disponibile oppure scegliere una nuova data di partenza.
Parallelamente, se la cancellazione avviene quando il passeggero è già in aeroporto, la compagnia aerea è tenuta a garantire assistenza durante l’attesa di un volo alternativo o di rientro. Ciò comprende bevande, pasti e, se necessario, pernottamento con relativo trasporto verso l’hotel qualora la partenza sia rinviata al giorno successivo. In assenza di assistenza, le spese sostenute dal passeggero – purché necessarie, congrue e documentate – devono essere rimborsate. Per questo è fondamentale conservare tutte le ricevute.
Risarcimento: quando spetta e quanto vale
Il diritto al risarcimento economico scatta, in linea generale, quando la cancellazione viene comunicata meno di 14 giorni prima della partenza. Gli importi sono standardizzati e dipendono dalla distanza del volo: da 250 euro per le tratte più brevi fino a 600 euro per quelle più lunghe.
Non si tratta però di un diritto automatico. La compagnia può evitare il pagamento quando la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali inevitabili, come condizioni meteo estreme, problemi di sicurezza o la carenza di carburante.


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