Il governo sta valutando l’ampliamento della durata dell’isopensione a 7 anni, al momento garantita fino al 2026, oltre l’anno in corso. Inoltre è allo studio un intervento per ampliare le vie di uscita dal lavoro: l’ipotesi è consentire anche ai lavoratori rientranti nel sistema retributivo e misto (con contributi precedenti al 1996) di accedere alla pensione a 71 anni con 5 anni di contributi — opzione oggi riservata ai “contributivi puri” —, a condizione però che rinuncino alle quote calcolate con il metodo retributivo.
Proroga dell’isopensione : ipotesi emendamento al decreto 1°Maggio
Sono due novità annunciate dal ministro del Lavoro, Marina Calderone, rispondendo a due interrogazioni alla Camera. Si tratta di novità importanti, se poi vedranno la luce, considerando che in legge di Bilancio 2026 sono stati chiusi i canali di uscita anticipata (Opzione Donna e Quota 103). Iniziamo dalla possibile conferma dell’isopensione, istituto (articolo 4, commi da 1 a 7-ter della legge Fornero) che, per favorire percorsi di riorganizzazione aziendale, ha consentito ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti di pianificare, in accordo con le organizzazioni sindacali, un sistema di accompagnamento alla pensione di lavoratori fino a sette anni dal pensionamento integralmente sostenuto dal datore stesso.
Il veicolo normativo dovrebbe essere il disegno di legge di conversione del Decreto 1°Maggio, all’esame della commissione Lavoro della Camera-, attraverso un emendamento della maggioranza o direttamente del governo. Del resto nella bozza del Dl era prevista la proroga per altri tre anni, fino al 2029, della possibilità per il lavoratore di uscire con sette anni di anticipo grazie all’isopensione, possibilità poi non confermata nel testo finale del decreto. Il ministro Calderone ha spiegato che sono in corso «valutazioni tecniche», ricordando che l’isopensione rappresenta uno strumento largamente utilizzato nei processi di gestione degli esuberi e di ricambio generazionale, soprattutto nei comparti industriali e nei servizi ad alta intensità occupazionale. «Il lavoratore viene accompagnato alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico secondo le regole vigenti – ha sottolineato il ministro -, mantenendo continuità reddituale e contributiva fino all’accesso alla pensione».
Allo studio correttivi per garantire l’accesso alla pensione ai lavoratori del sistema contributivo
Tuttavia in tempi recenti sono emersi casi di lavoratori rientranti integralmente nel sistema contributivo – con contribuzioni a decorrere dal 1° gennaio 1996-, per i quali vi è la necessità di certificare il raggiungimento del requisito di importo minimo richiesto per l’accesso alla pensione anticipata o quella di vecchiaia (rispettivamente per uomini e donne senza figli almeno 3 volte l’Assegno Sociale, e nel secondo caso una volta l’assegno sociale). «L’isopensione rappresenta un istituto di grande utilità e il ministero del lavoro è impegnato a sostenerne l’efficacia e la piena funzionalità anche attraverso eventuali interventi di aggiornamento normativo e amministrativo che si rendessero necessari, per agevolare l’accesso ai lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi dal 1° gennaio 1996. Per evitare situazioni di incertezza abbiamo avviato con Inps un percorso tecnico finalizzato a costruire criteri omogenei e predittivi di certificazione, basati sulle più aggiornate proiezioni macroeconomiche e attuariali».
L’intervento allo studio per i lavoratori del sistema retributivo e misto
Altro tema affrontato dal ministro riguarda la differenziazione dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. I lavoratori con il primo accredito contributivo che decorre dal 1° gennaio 1996, per cui il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue, oltre che in presenza dei medesimi requisiti anagrafici e contributivi, anche a condizione che l’importo della pensione maturata risulti almeno pari al valore dell’assegno sociale anno per anno rivalutato. In alternativa, la riforma del 2011 ha previsto che i soggetti privi di contribuzione prima del 1° gennaio 1996, possono accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anni di età, con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dal valore dell’assegno pensionistico maturato. I lavoratori con almeno un contributo collocato prima del 1996 possono accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età nel 2026, a fronte di un requisito contributivo minimo di 20 anni (senza il prerequisito di alcun importo minimo). La ratio è che il maggiore requisito contributivo richiesto ai lavoratori rientranti nel sistema retributivo o misto risulta compensato dalla previsione di un requisito anagrafico inferiore (67 anni) rispetto a quello previsto per i cosiddetti “contributivi puri”, che possono accedere al trattamento pensionistico senza vincolo di importo soglia soltanto al raggiungimento dei 71 anni di età.











