Il sistema degli incarichi dirigenziali è una colonna portante del rapporto di lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, sia di quella sanitaria che di quella professionale, tecnica e amministrativa (Pta). Il sistema trae origine fin dai primi contratti collettivi del 1996, ma ha trovato la sua strutturazione soprattutto nei Contratti collettivi nazionali dell’8 giugno 2000, soprattutto per i dirigenti sanitari per i quali appena pochi mesi prima il dlgs 229/1999 – il decreto delegato Bindi – aveva completamente revisionato l’assetto della dirigenza sanitaria introducendo, come è noto, il principio che “la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali”.
Tutti i contratti successivi al 2000 sono intervenuti sul sistema degli incarichi, con modifiche e aggiustamenti, ma rimane un work in progress, tanto che nell’Atto di indirizzo del 26 febbraio scorso nel paragrafo 3 b) si precisa che “la contrattazione dovrà completare e mettere a regime il sistema degli incarichi“, sistema che esiste da trenta anni.
Il nodo “sostituzioni”
Un aspetto peculiare del sistema è costituito dall’istituto delle “sostituzioni”, strumento indispensabile per garantire la continuità dell’assistenza e dell’azione amministrativa. Nondimeno le clausole contrattuali che regolano le sostituzioni presentano da tempo evidenti criticità che, per molteplici ragioni, non si riescono – o non si vogliono – superare. Gli addetti ai lavori sono più o meno a conoscenza dei motivi reali o latenti di questo stato di cose, ma quello che si è letto il 9 marzo su di un quotidiano nazionale ha qualcosa di particolare. Si tratta di una grande azienda ospedaliero-universitaria toscana dove sono presenti 23 strutture complesse sanitarie assegnate a dirigenti facenti funzione, circa il 20% dell’organigramma.
Le ragioni sono diverse e coinvolgono anche situazioni esterne all’azienda, ma resta il dato piuttosto anomalo che potrebbe anche mettere in discussione la corretta erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), la serenità dell’assistenza e il buon andamento della struttura. Come tutte le forme di precariato, anche questa genera criticità organizzative e, in caso di sinistri o eventi di profilo penale, la provvisorietà dell’incarico – a volte annosa – non mette certamente le Procure della Corte dei conti e della Repubblica nelle migliori condizioni di giudizio per chiarire i fatti accaduti.
Il diritto a un incarico stabile
Ovviamente, al netto dei sacrosanti diritti dell’interessato ad avere un incarico stabile della durata minima di cinque anni, come prescrive il contratto di lavoro, anche per i rapporti interni interpersonali si possono generare criticità: un facente funzioni potrebbe avere debolezze nella conduzione della struttura o nel relazionarsi all’interno del dipartimento con gli altri primari.
La situazione non è certo isolata o eccezionale: nelle aziende sanitarie italiane sono presenti decine di “primari” “facenti funzioni” da sei, sette o più anni. In una importante struttura del nord Italia c’è un direttore di struttura complessa che cumula sei incarichi e addirittura nelle direzioni strategiche sono presenti direttori amministrativi o sanitari facenti funzione ovvero che hanno addirittura la responsabilità ad interim di strutture di line.











-U64401155610brZ-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpeg?r=1170x507)